DUVRI - L. 123/07
11/04/2008
Dal 25 agosto 2007, infatti, i Datori di Lavoro committenti hanno un nuovo obbligo in caso di affidamento di lavori all’interno della propria azienda. Con l'entrata in vigore della Legge 123/2007 il Datore di Lavoro committente ha l'obbligo di redigere un unico documento di valutazione dei rischi dovuti all'interferenze tra le attività. Il Datore di Lavoro committente (appaltante) deve effettivamente promuovere e coordinare la cooperazione tra i vari Datori di Lavoro(appaltatori).
Il semplice scambio delle informazioni non è più sufficiente; è necessario oggi che i Datori di Lavoro condividano anche quelle informazioni e che di concerto attuino le misure atte a ridurre i rischi.
L’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994 come sostituito dall’articolo 3 della Legge 3 Agosto n° 123, prevede per il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori (Es. di pulizia, manutenzione, fornitura di materiale) a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda o nell’ambito del ciclo produttivo (fornitura di materie prime, manutenzione impianti):
a) il comma 1 dell’articolo 7 impone al datore di lavoro committente (appaltante) di fornire preventivamente alle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese sono destinate ad operare (presenza di sostanze pericolose per la salute, presenza di zone con atmosfera esplosiva, presenza di aree con rischi di carichi sospesi o mezzi in movimento, presenza di aree con esposizioni al rumore > 87 DBA).
b) il comma 2 del citato articolo impone al datore di lavoro committente di cooperare con l’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo introducendo per l’appaltante l’obbligo di elaborare un documento unico di valutazione per eliminare o gestire i rischi da interferenza tra l’ambiente di lavoro, i lavoratori del datore di lavoro committente e i lavoratori delle imprese esterne e a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione mediante controlli e riunioni di coordinamento.
L’omessa redazione del documento (DUVRI) rende il contratto di appalto o d’opera contro legem e il datore di lavoro committente è sanzionabile per effetto dell’articolo 89 del D.Lgs. 626/1994 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.
Il Ministero chiarisce che tale documento riguarda i soli rischi scaturenti dalle interferenze e non quelli specifici propri dell'attività svolta che continuano ad essere oggetto del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.
Il documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze è un documento "dinamico" e non "statico" poichè la valutazione deve necessariamente seguire l'evoluzione dell'attività (subappalti intervenuti successivamente all'inizio dei lavori, modifiche di carattere tecnico, organizzativo, logistico).
c) infine il nuovo comma 3 ter dell’articolo 7 prevede che ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza.