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CERTIFICATI SOA - La verifica triennale ha natura costitutiva e non semplicemente dichiarativa

01/12/2008

Con il parere n. 227 del 9 ottobre 2008 ha ribadito che la verifica triennale ha natura costitutiva e non semplicemente dichiarativa.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 34/2000, come noto, "La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15 bis. [...] Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata".

E per il successivo art. 15 bis, "almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA, nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.[…] L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.".

Su questi presupposti di diritto, l'Autorità ha richiamato un suo precedente.

Con determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, precisava che l'impresa non può partecipare a gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione e la data di effettuazione della verifica che abbia avuto esito positivo. Infatti, avendo la revisione triennale dell'attestazione SOA natura costitutiva, decorso il termine dei tre anni di validità l'attestazione cessa di valere, ovvero non è più efficace ed il concorrente ne resta privo fino ad avvenuta nuova verifica con esito positivo.

Pertanto, poiché l'attestazione deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l'intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l'intera durata dell'appalto, vizia la procedura di gara l'ammissione di una impresa che non abbia attestazione SOA valida. In merito, l'Autorità richiama la giurisprudenza più nota (Tar Campania, n. 111/07; Tar Molise n. 496/2006; Tar Sicilia, sez. Catania n. 353/06, n. 539/06, n. 831/06).

L'Autorità infine, si pronuncia in merito alla possibilità o meno di una impresa di avvalersi di un'altra impresa per più di una categoria, precisando che non è possibile per una stessa categoria avvalersi di più di una impresa.

Interpreta quindi l'art. 49 comma 6 del Codice secondo cui il concorrente può "avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria".

Ricordiamo però che il Codice dei Contratti, nella nuova versione corretta dal d. lgs. 11 settembre 2008 n. 152 in vigore dal 17 ottobre scorso, ha modificato l'art. 49 comma 6 : "Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria."

Sintesi a cura dell'Ing. Ilde Garritano - Consulente studio legale Rusconi Partners